Art. 4.
(Sostituzione).

      1. I componenti del Garante dei diritti sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato o nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo.

 

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      2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente del Garante dei diritti.